Legge sul florovivaismo: che cosa spetta al Governo
Definire attività e figure professionali, rilevare dati statistici, promuovere nuovi percorsi formativi: questi alcuni aspetti dell’esercizio della delega conferita al Governo con l’approvazione definitiva del Ddl 1048
Nella relazione orale che ha preceduto la discussione del disegno di legge, la senatrice Anna Maria Fallucchi ha esposto i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, ha affermato, l’Articolo 2 indica al Governo la necessità di:
– disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica;
– definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con l’articolo 2135 del Codice Civile e con le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 2004;
– prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il MASAF;
– prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali;
– elaborare un Piano nazionale del settore florovivaistico, che individui specifiche azioni di intervento;
– predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo;
– pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree;
– prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale;
– effettuare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del MASAF, l'istituzione di un marchio unico distintivo;
– qualificare come “centri per il giardinaggio” le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo;
– definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico;
– promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento;
– prevedere norme volte a favorire l'aggregazione tra produttori;
– definire specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche;
– disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;
– includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato;
– definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
– prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica.
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