Terremoto 2016-2017: ok Stato-Regioni mutui a tasso zero per le imprese agricole
Con un plafond di 4 milioni di Euro si potranno realizzare progetti di sviluppo aziendale della durata massima di 36 mesi
Parere positivo della Conferenza Stato Regioni al Decreto Aree Sismiche che sblocca 4 milioni di Euro previsti dal DL 213/2019 da destinare alla concessione di mutui agevolati (tasso zero) per le imprese agricole e boschive situate nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 e gennaio 2017.
«Un’iniziativa importante», dichiara il ministro Teresa Bellanova, «un segnale di attenzione per rilanciare gli investimenti di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese agroalimentari e boschive nei territori colpiti prima dagli eventi sismici e ora, come nel resto del Paese, ulteriormente messi alla prova dalle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia Covid-19».
Grazie al plafond di 4 milioni di Euro, possono accedere all’agevolazione micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale e nelle attività connesse all’agricoltura, in qualsiasi forma costituite. I mutui agevolati sono concessi per la realizzazione di progetti di sviluppo aziendale della durata massima di 36 mesi. Gli investimenti potranno riguardare il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse; il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali; la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
Sarà possibile optare per mutui di importo fino al 75 % del finanziamento ammissibile oppure a mutui di importo fino al 60 % abbinati a un contributo a fondo perduto fino del 35 % della spesa ammissibile. La durata dei mutui è di 10 anni, estesa a 15 anni per iniziative nel settore della produzione agricola primaria.
SOGGETTO GESTORE
Le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché quelle di monitoraggio e controllo, sono demandate ad ISMEA.
BENEFICIARI
La misura riguarda, in particolare, i Comuni colpiti dai sismi del 2016-2017 (del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017), ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.
È aperta alle micro, piccole o medie imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale e nelle attività connesse all’agricoltura, in qualsiasi forma costituite, e presentare progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda.
DESCRIZIONE
Per la realizzazione dei progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda possono essere concessi mutui agevolati, della durata massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 % della spesa ammissibile al finanziamento. I progetti finanziabili devono prevedere investimenti compresi tra un minimo di 300.000 e un massimo di 500.000 Euro IVA esclusa.
In alternativa alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60 % della spesa ammissibile al finanziamento.
Le agevolazioni concesse per iniziative nel settore della produzione agricola primaria hanno una durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell’IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno per la parte dell’investimento non coperto dalle agevolazioni;
L’agevolazione deve essere assistita da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 %, ricorrendo a ipoteca e/o fideiussione bancaria o assicurativa.
PROGETTI FINANZIABILI
I progetti, della durata massima di 36 mesi, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
– miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
– miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali (purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea);
– realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
SPESE AMMISSIBILI
Tra le spese ammissibili rientrano le seguenti voci: studio di fattibilità; opere agronomiche e di miglioramento fondiario; opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili purché conformi alle norme antisismiche; oneri per il rilascio della concessione edilizia; allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; servizi di progettazione; beni pluriennali; acquisto di terreni. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica.
La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Non sono ammissibili le seguenti spese: costi per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto; acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; impianto di piante annuali; lavori di drenaggio; investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; acquisto di animali; le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti; spese per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili i costi dei lavori in economia; le spese per l'IVA e il capitale circolante.
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.
INTENSITA’ DELL’AIUTO
Le intensità massime dell’aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all’articolo 14, paragrafi 12 e 13, e all’articolo 17, paragrafo 9, del Reg. (EU) n. 702/2014. In particolare:
a) 50% nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell’articolo 2, punto (37), del citato Regolamento;
b) 40% nelle restanti zone;
c) per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensità massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorate di 20 punti percentuali ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 13 del citato Regolamento.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dei limiti di intensità di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del Reg. (UE) n. 702/2014. Gli aiuti possono, inoltre essere cumulati con altri aiuti di Stato, con aiuti “de minimis” e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguardanti diversi costi ammissibili individuabili.
ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande di ammissione alle agevolazioni, oltre a indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, contengono la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.
Le domande devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto all'indirizzo http://www.ismea.it.